La Suprema Corte ha recentemente ribadito che il licenziamento è un atto unilaterale per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, circostanza dalla quale discende che la prova per testi non è ammissibile, salvo che il relativo documento sia andato perduto senza colpa.
I giudici di legittimità hanno, inoltre, precisato che il richiamato divieto non può essere superato neppure dall’esercizio officioso dei poteri istruttori da parte del giudice, in quanto lo stesso non può intervenire sui requisiti di forma richiesti ex lege per quel determinato atto.