Incarichi convenzionali (cd. medici “sumaisti”) e giurisdizione, a chi rivolgersi?

Secondo il TAR della Toscana, che si è occupato recentemente del tema, la giurisdizione spetta al Giudice del Lavoro. Infatti “La giurisprudenza amministrativa largamente maggioritaria ha affermato che le controversie riguardanti gli incarichi ai medici di medicina generale o ambulatoriale in regime di convenzione rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario, sulla base, prevalentemente, delle seguenti considerazioni: A) va innanzitutto esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale per l’assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni (in relazione alla quale possa applicarsi la previsione residuale della giurisdizione del giudice amministrativo di cui all’articolo 63, comma 4, del d.lgs. 165/2001), essendo pacifico che il rapporto tra AUSL e medici convenzionati, regolato dagli accordi collettivi, esula dal pubblico impiego per difetto del requisito del vincolo di subordinazione e rientra nell’ambito della prestazione d’opera professionale svolta con carattere di parasubordinazione; B) in secondo luogo allorchè la predisposizione della graduatoria avviene sulla base di titoli accademici e di studio o di servizio prestabiliti, con riferimento ai rispettivi punteggi fissi predeterminati, al di fuori di qualsiasi valutazione comparativa o, comunque, di carattere discrezionale, le posizioni dei partecipanti non possono assumere consistente di interesse legittimo trattandosi, invece, di diritti soggettivi su cui deve pronunciarsi il GO (Consiglio Stato, sez. V, 14 aprile 2008, n. 1685; T.A.R. Bologna, sez. I, 13/01/2017, n.24)”.

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