Le tettoie ed i portici necessitano di permesso di costruire se modificano il prospetto e la sagoma dell’immobile

Il caso di specie trae origine dal ricorso proposto avverso un ordinanza di demolizione, in quanto – perlomeno nell’ottica del ricorrente – per la realizzazione di una tettoia e di un portico (costituenti opere pertinenziali o, al più, di ristrutturazione edilizia leggera), di una pensilina (ovvero una mera opera di arredo) e per l’apertura di un passaggio pedonale non sarebbe stato necessario il permesso di costruire.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza del settembre 2022, ha viceversa confermato la legittimità degli ordini di demolizione in quanto le opere realizzate, per la loro significativa consistenza ed il conseguente impatto edilizio, sarebbero qualificabili come interventi di ristrutturazione edilizia “pesante” (ex art. 3, comma 1, lett. d e art. 10, comma 1, lett. c del d.P.R. n. 380 del 2001, nella versione vigente alla data di adozione del provvedimento impugnato). Tali opere, infatti, avrebbero comportato la modifica del prospetto e della sagoma su immobili vincolati.
Ad analoga conclusione il Giudice Amministrativo giunge con riferimento all’apertura del passaggio pedonale lungo il muro perimetrale e alla pensilina, con riferimento alla quale non si può parlare di elemento di arredo alla luce delle consistenti dimensioni del manufatto.
In definitiva, tutti i manufatti de quibus avrebbero richiesto il permesso di costruire, la cui mancanza legittima la sanzione demolitoria.

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