La Suprema Corte è recentemente intervenuta in tema di cessione dei crediti di lavoro, precisando che nei confronti della cessione del trattamento di fine rapporto dei lavoratori (sia pubblici che privati) non trova applicazione il limite del quinto.
Dunque, mentre le prestazioni che hanno carattere di continuità, quali le retribuzioni, possono essere cedute soltanto nel limite di un quinto, al trattamento di fine rapporto – il cui diritto matura alla cessazione del rapporto di lavoro e che è erogato in un’unica soluzione – non si applica detto limite, ciò anche in ragione del fatto che il TFR rappresenta una forma di garanzia per l’estinzione del debito del soggetto cedente.