Anche per i concorsi interni vige l’obbligo di predeterminare i criteri per la valutazione dei titoli dei candidati

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con una recente sentenza, ha ribadito che anche con riferimento ai cd. concorsi interni trova applicazione il generale principio di predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove recato dall’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994. Tale disposizione normativa, infatti, costituisce un precipitato del più generale principio di imparzialità e trasparenza dell’operato della pubblica amministrazione. L’obiettivo è quello di fare in modo che la determinazione e la verbalizzazione dei criteri di valutazione avvenga in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire (o sfavorire) alcuni concorrenti.
Sulla scia di tali considerazioni, il Giudice Amministrativo ha ritenuto legittima la determinazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione.

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