La Corte di Cassazione, con una recente sentenza del mese di giugno 2022, conferma che il vincitore di un concorso pubblico vanta un vero e proprio diritto all’assunzione secondo la disciplina di legge e del bando. Peraltro, l’assunzione non discende di per se solo e, per così dire automaticamente, dal superamento del concorso “in quanto essa è da regolare mediante contratto (Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 35, comma 1) e quindi vi è naturalmente un margine di tempo successivo all’ultimazione delle operazioni per procedere all’assunzione”. Sicché, conclude, la Suprema Corte è evidente che “in assenza di tali presupposti e di un termine indicato nel bando o altrimenti stabilito (articolo 1183 c.c.), è indubbio che il risarcimento del danno presupponga la costituzione in mora… della P.A. rispetto al contratto da stipulare” e ciò sul rilievo che “quando chi agisce sia pronto alla prestazione di contrarre è l’inadempimento debitorio della controparte e dunque la mora del debitore”.
Insomma se vuoi ottenere i danni, devi farti avanti.