Se mi assumi in ritardo, mi risarcisci per la ritardata assunzione?

La Corte di Cassazione, con una recente sentenza del mese di giugno 2022, conferma che il vincitore di un concorso pubblico vanta un vero e proprio diritto all’assunzione secondo la disciplina di legge e del bando. Peraltro, l’assunzione non discende di per se solo e, per così dire automaticamente, dal superamento del concorso “in quanto essa è da regolare mediante contratto (Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 35, comma 1) e quindi vi è naturalmente un margine di tempo successivo all’ultimazione delle operazioni per procedere all’assunzione”. Sicché, conclude, la Suprema Corte è evidente che “in assenza di tali presupposti e di un termine indicato nel bando o altrimenti stabilito (articolo 1183 c.c.), è indubbio che il risarcimento del danno presupponga la costituzione in mora… della P.A. rispetto al contratto da stipulare” e ciò sul rilievo che “quando chi agisce sia pronto alla prestazione di contrarre è l’inadempimento debitorio della controparte e dunque la mora del debitore”.
Insomma se vuoi ottenere i danni, devi farti avanti.

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