In merito alle regole che disciplinano, nel suo Ente, lo svolgimento della libera professione intramuraria (cui riterrei si riferisca la domanda), immagino possa rivolgersi agli Uffici del Personale, essendo stato sicuramente emanato un regolamento interno ai sensi dell’art. 114, comma 1, del vigente CCNL.
Dubito, peraltro, che vi sia la possibilità di svolgere siffatta attività a proprio piacimento nelle diverse strutture della sua USL di appartenenza.
Quanto, poi, ai volumi ed alle modalità concrete di esercizio della “produttività in aggiuntiva” (anche in questo caso ex art. 115, comma 2, CCNL), ivi compresa la sua articolazione oraria e settimanale, anche in questo caso dovrebbero essere regolate dall’Azienda di afferenza non potendo (almeno a quel che ci consta) essere autogestite dai singoli medici. Il tutto nel rispetto delle disposizioni sulla prevalenza dei volumi di lavoro istituzionale, sui tempi di lavoro e sulle pause di cui agli artt. 24-33 del CCNL e del D. Lgs. n. 66 del 2003.
In merito, infine, alle tutele assicurative, anche se la domanda non è chiarissima, si tratta di questione che deve essere risolta alla luce delle clausole della polizza per responsabilità professionale eventualmente sottoscritta oltreché, in ogni caso, delle disposizioni della legge n. 24 del 2017 e della disciplina degli art. 65 e 66 del CCNL, che includono anche la libera professione intramuraria fra gli obblighi di copertura assicurativa gravanti sulle aziende sanitarie.
Avv. Mauro Montini