In mancanza di specifiche clausole nel bando del concorso di accesso (ovvero a meno che non fosse riconosciuto un diritto di scelta correlato alla posizione nella graduatoria di merito finale), alla luce dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 30 D. Lgs. n. 165 del 2001 ma soprattutto dell’art. 11, comma 2 lett. f) del CCNL dell’Area della Sanità (che così recita: “Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, devono essere espressamente ed esaustivamente indicati: a…. f) sede e unità operativa dell’attività lavorativa…), riterrei che, al momento dell’immissione in ruolo, l’ente abbia ampia facoltà discrezionale di individuare la struttura di prima collocazione e questo anche al di fuori delle strutture ospedaliere situate nel capoluogo di Provincia.
Avv. Mauro Montini