I genitori che fruiscono dei permessi per allattamento, del congedo di maternità ovvero dell’interdizione anticipata dal lavoro o del congedo parentale hanno diritto a non subire trattamenti economici peggiorativi

Viene data continuità, da una sentenza della Suprema Corte dello scorso maggio 2022, all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “in tema di pubblico impiego privatizzato, le misure di tutela e sostegno della maternità e della maternità’, di cui al Decreto Legislativo n. 151 del 2001, hanno la funzione di proteggere la salute della donna ma anche quella di soddisfare le esigenze puramente fisiologiche del minore, nonché di appagare i bisogni affettivi e relazionali del bambino per realizzare il pieno sviluppo della sua personalità, sicché devono essere riconosciuti anche ai genitori adottanti, adottivi e agli affidatari, con modalità adeguate alla peculiarità della loro rispettiva situazione, e, in linea generale, non possono avere incidenza negativa sul trattamento retributivo complessivo degli interessati, ivi incluso quello accessorio premiale o incentivante.

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