Prova della data di realizzazione di un immobile: l’eccezione alla regola generale

Con un’interessante sentenza del maggio 2022, il TAR della Liguria si è pronunciato sul tema della prova della data di realizzazione di un immobile ritenuto abusivo dall’Amministrazione. Ha ricordato come, sovente, la prova dell’epoca di costruzione di un’opera edilizia sprovvista di titolo risulti particolarmente gravosa e complessa.
Pertanto se, come è, tale onere della prova grava sul privato, al fine di dimostrare che l’immobile rientri tra quelli per i quali si può ottenere la sanatoria, o tra quelli per cui non era richiesta ratione temporis la licenza edilizia (perché realizzate prima della legge urbanistica n. 1150/1942 o della legge-ponte n. 765/1967), è ammesso un temperamento, secondo ragionevolezza, nel caso in cui, da un lato, il privato porti a sostegno della propria tesi sulla datazione dell’intervento elementi dotati di plausibilità quali, ad esempio, aerofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive di edificazione o altre certificazioni attestanti fatti o circostanze rilevanti e, dall’altro lato, il Comune fornisca elementi incerti in ordine alla medesima vicenda.
Per quanto riguarda le dichiarazioni dei terzi frequentatori dei luoghi, la giurisprudenza ha chiarito che le stesse, seppur non sufficienti, da sole, a costituire piena prova della data di realizzazione dell’opera, possono comunque assumere valore indiziario della risalenza temporale della stessa, contribuendo a formare un quadro complessivo di elementi concordanti, ricordando come sull’ammissibilità delle dichiarazioni scritte di terzi, la consolidata giurisprudenza civile in materia di prove c.d. atipiche affermi che tali scritti, pur non avendo efficacia di prova testimoniale, sono rimessi alla libera valutazione del giudice e possono fornire utili elementi di convincimento.

Torna in alto