Ferie: per poter legittimamente negare la monetizzazione la parola d’ordine è organizzarsi per tempo

Negli ultimi anni si registrano numerose pronunce rese all’esito di giudizi promossi dai dipendenti pubblici per ottenere, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie non godute.
La giurisprudenza risulta ormai orientata nel senso di riconoscere la liquidazione di tale indennità al dipendente che non abbia potuto fruire delle ferie per cause indipendenti dalla sua volontà.
Dunque, come precisato di recente dal Consiglio di Stato con sentenza n. 979/2022, in concreto la monetizzazione può essere negata soltanto se il datore di lavoro, prima della cessazione del rapporto, abbia posto il dipendente nelle condizioni di fruire dei giorni di ferie maturati.
Per evitare di essere tenuta alla liquidazione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, pertanto, la pubblica amministrazione – in vista di eventi comportanti l’interruzione del rapporto di lavoro, quali la mobilità o il pensionamento – dovrebbe pianificare per tempo la fruizione delle ferie del dipendente coinvolto, così da attuare il necessario contemperamento delle proprie scelte organizzative con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.

A cura dell’Avv. Letizia Parigi

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