La Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, con sentenza dello scorso mese di marzo, ha condannato una compagnia aerea per avere omesso di assumere due assistenti di volo a fronte del loro stato di gravidanza, ravvisando la natura discriminatoria della condotta tenuta dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 27 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, secondo il quale “è vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l’accesso al lavoro, […], compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione […]. 2. La discriminazione di cui al comma 1 è vietata anche se attuata: a) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, nonchè di maternità o paternità, anche adottive […]”.
Il Giudice ha, inoltre, precisato che la disposizione normativa non richiede la ricorrenza dell’elemento soggettivo di colui che ha tenuto la condotta discriminatoria, cosa che risulta ragionevole, in quanto – se così non fosse – l’onere probatorio sarebbe così gravoso da rendere la richiamata norma pressoché inapplicabile.