La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta sul tema dei compensi professionali per gli avvocati degli enti pubblici, affermando che – in assenza di una disciplina specifica in materia da parte dell’ente – non è dovuto e non deve essere corrisposto alcun compenso extra per l’attività giudiziale svolta, neppure nel caso di esito positivo del giudizio.
Ciò in quanto, secondo i giudici di legittimità, l’articolo 27 del CCNL del 14.9.2000 concernente i compensi professionali dell’avvocato dell’ente non ha contenuto precettivo, ma si limita a dettare una “linea programmatica”, demandando alle autonome determinazioni degli enti l’adozione di una disciplina specifica in materia, in mancanza della quale detti compensi non sono dovuti.