Il dipendente che svolga attività a favore di terzi durante il congedo per malattia, risultando assente alla visita domiciliare di controllo, può essere legittimamente licenziato per giusta causa?
Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione in casi simili il licenziamento è legittimo soltanto nel caso in cui il datore di lavoro fornisca prova del fatto che lo stato di malattia fosse simulato oppure che la diversa attività espletata fosse potenzialmente idonea a pregiudicare la guarigione del dipendente ed il suo rientro in servizio.
In caso contrario, invece, il licenziamento intimato risulterebbe sproporzionato e palesemente illegittimo, in quanto nel nostro ordinamento non esiste un divieto generale di svolgimento di altra attività – anche a favore di terzi – da parte del lavoratore assente per malattia, con la conseguenza che – se ciò si verifica – non è configurabile un inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del prestatore d’opera.