Una graduata di truppa, con incarico di assistente di sanità, impiegata in un reggimento toscano, impugna, innanzi al TAR della Toscana ,la valutazione “superiore alla media”, ritenendolo deteriore rispetto a quella (“eccellente”) ricevuta l’anno prima. Orbene, con sentenza dello scorso mese di aprile 2022, il TAR Toscana rigetta il ricorso sul condivisibile rilievo che, dalla scheda valutativa è dato evincere quali siano gli aspetti che hanno determinato il giudizio di sintesi finale, e, in particolare, quali siano i “punti deboli” della condotta dell’interessata riscontrati dal compilatore della scheda. Parimenti si sottolinea come siffatto giudizio “oltre ad essere indipendente dai giudizi relativi a periodi precedenti o successivi” neppure “deve contenere un elenco analitico dei fatti e delle circostanze relative al comportamento del militare, esprimendo essa un giudizio sintetico sulle caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato, con la conseguenza che l’obbligo di motivazione è rispettato anche se nella scheda non siano menzionati
fatti, circostanze o elementi specifici in base ai quali verificare la correttezza del giudizio espresso”