Nel novembre del 2021 il Tribunale di Firenze ha ripercorso gli ambiti ed i limiti (anche sul versante degli oneri processuali) in cui è possibile contestare, anche nel rapporto di lavoro pubblico, un licenziamento per mancato superamento del periodo di prova.
Orbene, nella specie, è stato ritenuto che l’ente avesse compiutamente allegato non solo lo svolgimento di un congruo periodo di espletamento della prova (corrispondente a quello minimo della contrattazione collettiva) ma che il lavoratore non avesse fornito la prova né della inadeguatezza delle mansioni assegnatigli (ovvero della loro non corrispondenza al profilo professionale oggetto di prova) né tantomeno dell’effettiva sussistenza di condotte vessatorie o denigratorie o, altrimenti, minacciose tali da configurare un motivo illecito di recesso. Da qui il rigetto del ricorso.