È rimessa alla discrezionalità dell’ente la scelta della procedura cui ricorrere per reclutare il personale

La vicenda trae origine dal ricorso proposto da un Comandante della Polizia Locale, venuto a conoscenza del fatto che si sarebbe reso vacante un posto di livello dirigenziale, avverso gli atti con cui il Comune ha scelto di avvalersi della procedura selettiva ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. n. 267 del 2000.
Più precisamente, il Comune aveva inizialmente deliberato di procedere con l’esperimento di una procedura di mobilità pre-concorsuale ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165 del 2001, salvo successivamente tornare sui suoi passi e ritenere “più opportuno” avvalersi di una figura dirigenziale a tempo indeterminato da individuarsi tramite la procedura ex art. 100 del D. Lgs. n. 267 del 2000.
Investito della questione, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, con sentenza del novembre 2021, ha ritenuto che l’istituto giuridico per cui l’ente locale ha optato fosse del tutto idoneo al raggiungimento dello scopo, dal momento che consente la copertura dei posti vacanti mediante una selezione volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materia oggetto dell’incarico.
In ogni caso, il Giudice Amministrativo ha sottolineato che si deve riconoscere alla pubblica amministrazione un’ampia discrezionalità nella scelta della procedura cui ricorrere per reclutare il personale, tra le varie previste dalla legge, fermo restando l’obbligo di motivare la scelta e la possibilità di esercitare su di essa un sindacato da parte del giudice solo per travisamento dei fatti e manifesta irragionevolezza o illogicità.

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