Il delicato rapporto tra la mobilità del personale e lo scorrimento di una graduatoria vigente

Con sentenza del febbraio 2021 il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla questione inerente al rapporto tra scorrimento di una graduatoria in corso di validità e ricorso alla procedura di mobilità esterna.
Il caso di specie muove dall’impugnazione dell’avviso di una procedura di mobilità esterna indetta ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 165 del 2001 da parte di alcuni soggetti risultati idonei non vincitori all’esito della selezione interna per la copertura di tre posti nell’organico di una Regione. In buona sostanza, i ricorrenti predicavano l’illegittimità degli atti impugnati per mancato scorrimento della graduatoria della selezione interna (da ritenersi ancora valida grazie alle proroghe disposte dalla legge).
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, nel respingere il ricorso, ha affermato la correttezza della priorità accordata all’utilizzo della procedura di mobilità, tenuto altresì conto della peculiarità della procedura concorsale cui avevano preso parte i ricorrenti, ovvero una selezione riservata al personale interno dell’ente (che, nell’ottica del TAR, non potrebbe essere completamente sovrapposta alla definizione di “concorso pubblico”).
Il Consiglio di Stato, investito della controversia, ha confermato la sentenza di primo grado ed ha precisato che la questione, ampiamente dibattuta in passato con arresti non sempre uniformi da parte della giurisprudenza amministrativa, si è da ultimo cristallizzata nel senso della priorità del meccanismo della mobilità rispetto allo scorrimento della graduatoria. Tale soluzione, infatti, garantisce una più razionale distribuzione delle risorse umane già esistenti mediante una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, risolvendosi, oltre che in un evidente risparmio di spesa, anche nel recupero e nella valorizzazione di professionalità già formate.
In definitiva, secondo il Giudice Amministrativo la preferenza per lo scorrimento della graduatoria è giustificata rispetto all’indizione di una nuova procedura concorsuale, ma non può essere riferita al diverso caso in cui allo scorrimento della graduatoria sia preferito il ricorso alla procedura di mobilità del personale proveniente da altra amministrazione.

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