Con sentenza del gennaio 2022, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima l’esclusione da un concorso pubblico per aver il candidato redatto le prove scritte su carta priva del timbro della pubblica amministrazione che ha indetto il concorso e della firma di un componente della commissione giudicatrice.
Invero, l’art. 13, comma 2, del d.P.R. n. 487 del 1994 prescrive che gli elaborati debbono essere scritti a pena di nullità proprio su carta recante il timbro d’ufficio e la firma di un componente della commissione di concorso.
Secondo il Giudice Amministrativo, si tratta di regole poste a presidio di un interesse pubblico ritenuto rilevante, qual è quello di garantire la genuinità del prodotto da parte del concorrente. Ciò che tale prescrizione intende scongiurare, in buona sostanza, è il rischio – anche meramente potenziale – che la redazione della prova avvenga prima ed al di fuori della sede concorsuale.